Il 26 settembre 2005 un giudice di Lecce, con la sentenza 2978/05, condanna la Banca d’Italia a restituire ad un cittadino (l’attore) la somma di euro 87,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla sottrazione del reddito monetario.

Nella sentenza viene sottolineato, inoltre, come la Banca d’Italia, solo nel periodo 1996-2003, si sia appropriata indebitamente di una somma pari a 5 miliardi di euro a danno dei cittadini. Ma ancora non basta, perché la perizia del CTU nominato dal giudice mette in evidenza:
Per quanto concerne la Banca d’Italia:
come questa sia, in realtà, un ente privato, strutturato come società per azioni, a cui è affidata, in regime di monopolio, la funzione statale di emissione di carta moneta, senza controlli da parte dello Stato;
come, pur avendo il compito di vigilare sulle altre banche, Banca d’Italia sia in realtà di proprietà e controllata dagli stessi istituti che dovrebbe controllare;
come, dal 1992, un gruppo di banche private decida autonomamente per lo Stato italiano il costo del denaro.
Per quanto concerne la BCE:
come questa sia un soggetto privato con sede a Francoforte;
come, ex articolo 107 del Trattato di Maastricht, sia esplicitamente sottratta ad ogni controllo e governo democratico da parte degli organi dell’Unione Europea;
come la succitata previsione faccia si che la BCE sia un soggetto sovranazionale ed extraterritoriale;
come, tra i sottoscrittori della BCE, vi siano tre Stati (Svezia, Danimarca ed Inghilterra) che non hanno adottato come moneta l’euro, ma che, in virtù delle loro quote, possono influire sulla politica monetaria dei Paesi dell’euro.
In altri termini la sentenza mette in evidenza come lo Stato, delegato dal popolo ad esercitare la funzione sovrana di politica monetaria, dal 1992 l’abbia ceduta a soggetto diverso dallo Stato: prima alla Banca d’Italia (di proprietà al 95% di privati), quindi alla BCE (soggetto privato, soprannazionale ed extraterritoriale).
Così facendo lo Stato ha violato due articoli fondamentali della Costituzione:
L’articolo 1 che recita: “... La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Infatti il popolo aveva delegato i suoi rappresentanti ad esercitare la funzione sovrana di politica monetaria, non a cederla a soggetti privati;
L’articolo 11 della Costituzione che recita: “L’Italia … consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
L’articolo 11 della Costituzione consente limitazioni (non già cessioni) della sovranità nazionale.
Inoltre, la sovranità monetaria non è stata ceduta a condizioni di parità (le quote di partecipazione alla BCE non sono paritarie), vi fa parte anche la Banca d’Inghilterra che non fa parte dell’euro e partecipa alle decisioni di politica monetaria del nostro Stato, senza che lo Stato italiano possa in alcun modo interferire nella politica monetaria interna.
Ed ancora. Tale limitazione (non cessione) può essere fatta ai soli fini di assicurare “la pace e la giustizia tra le Nazioni”. I fini della BCE non sono quelli di assicurare pace e giustizia fra le nazioni, ma quello di stabilire una politica monetaria. La sentenza è, quindi, estremamente importante e, per taluni, anche estremamente pericolosa, visto che ai politici che illegittimamente hanno concesso la sovranità monetaria prima alla Banca d’Italia e poi alla BCE potrebbero essere contestati i reati di cui agli articoli:
241 codice penale: “Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza dello Stato, è punito con l’ergastolo”.
283 codice penale: “Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni”.
I politici, infatti, hanno ceduto un potere indipendente e sovrano ad un organismo privato e, per quanto riguarda la BCE, anche esterno allo Stato.
Il pericolo c’è, ma la paura di un possibile rinvio a giudizio per questi gravi reati dura poco. Per una strana coincidenza, a soli 5 mesi dalla sentenza che condanna la Banca d’Italia, nell’ultima riunione utile prima dello scioglimento delle camere in vista delle elezioni, con la legge 24 febbraio 2006 numero 85 dal titolo “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione” vengono modificati proprio gli articoli:
241 (attentati contro l’indipendenza, l’integrità e l’unità dello Stato);
283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);
289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali), ovvero le figure di attentato alle istituzioni democratiche del Paese, che, diciamolo, con i reati di opinione hanno ben poco a che vedere.
Cosa cambia con questa modifica? Nella sostanza le figure di attentato diventano punibili solo se si compiono atti violenti. Se invece si attenta alla Costituzione semplicemente abusando di un potere pubblico non si commette più reato. I politici, dunque, non solo sono salvi per quanto concerne il passato, ma, da ora in poi, potranno abusare del loro potere pubblico violando la Costituzione senza più rischiare assolutamente nulla. Certo, questa modifica priva la nostra repubblica di qualsiasi difesa, ma di questo pare nessuno se ne accorga.
Pochi mesi dopo questa modifica arriva la sentenza 16.751/2006 della Cassazione a Sezioni Unite, che accoglie il ricorso di Banca d’Italia avverso la succitata sentenza del giudice di Lecce. Nelle motivazioni si legge: “... al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sovranazionali: funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto”.
In altri termini il giudice non può sindacare come lo Stato esercita le sue funzioni sovrane, neanche quando queste arrechino un danno al cittadino.
Ma, come abbiamo appena visto, il cittadino è rimasto privo di difese anche nel caso in cui, abusando di poteri pubblici, la sua sovranità venga svenduta a soggetti privati. E allora che fare? Al cittadino resta un’ultima flebile speranza? Può aggrapparsi alla violazione dell’articolo 3 dello Statuto della Banca d’Italia? Assolutamente no, anche l’articolo 3 dello Statuto, ovviamente, è stato modificato a dicembre del 2006. Ora non è più necessaria nessuna partecipazione pubblica in Banca d’Italia. Tutto in mano ai privati per Statuto.
La sovranità monetaria è persa. Ma l’inganno è solo all’inizio, anche se è stato portato a termine un tassello importante del progetto, in fondo si sa, è il denaro che governa il mondo.
Fine seconda parte. Segue...
Fonte: www.disinformazione.it
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